I Mutui del dopo terremoto all’Aquila

2 July 2010

Il Commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, sbandiera la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti alle imprese inserite nei comuni del cratere, ovvero, un accordo con l’Ufficio del Commissario e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), che di fatto proroga, con alcune importanti novità (a detta del commissario), la sospensione già fissata dal comitato esecutivo dell’associazione alla fine del 2009 e in scadenza il 30 giugno 2010.
La tabella di seguito mette a confronto l’attuale provvedimento del Commissario alla ricostruzione, con quello adottato dal Ministro Tremonti nel 2009 e con le recenti misure adottate dal Monte dei Paschi di Siena:

PROVVEDIMENTO CHIODI E ABI A FAVORE DEI TERREMOTATI

Termina la logica dell’ dell’automatismo: le facilitazioni non si applicavano più ex lege ai finanziamenti in essere, ma su richiesta dei contraenti e, quindi, su approvazione dell’istituto.

PER LE FAMIGLIE

  • Sospensione del pagamento delle rate di mutuo per almeno sei mesi e per una volta sola, al verificarsi di specifici eventi, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale.
  • La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate al momento del verificarsi dell’evento al momento della sospensione.
  • La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora (se il debitore prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile non può essere soggetto all’applicazione della mora, come recitato dal c.c.); la sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
  • La presentazione della richiesta di sospensione va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ovvero gli eredi.
  • Gli eventi che determinano l’avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale; cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro. Queste requisiti di ammissibilità devono verificarsi dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. La sospensione si applicherà ai mutui di importo non superiore a 150 mila euro, il cui intestatario abbia un reddito imponibile inferiore a 40 mila euro annui.

PER LE IMPRESE
Sospensione dei debiti per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 mesi dei canoni di operazione leasing immobiliare e mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa.

PROVVEDIMENTO TREMONTI E ABI 2009
A FAVORE DI TUTTI GLI ITALIANI

  • Sospensione del pagamento delle rate di mutuo per 12 mesi per le famiglie maggiormente colpite dalla brutta crisi.

Il beneficiario del provvedimento era il “sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente, che avesse usufruito dalla data del provvedimento e fino alla fine del 2011 di interventi per il sostegno al reddito per la sospensione del lavoro ovvero avesse subito la perdita della prima occupazione da lavoro dipendente”.
Tra i beneficiari, oltre a chi fosse rimasto senza lavoro, erano inclusi anche i collaboratori coordinati e continuativi a favore dei quali il Decreto anti-crisi all’articolo 19 aveva previsto l’assegnazione di una somma una tantum. Mentre per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali era previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le banche si impegnavano a favorire accordi che avrebbero permesso alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria.
La sospensione, comunque, poteva essere richiesta per tutti i mutui ipotecari stipulati da privati. Inoltre per poter beneficiare dell’intervento era necessario che il mutuo fosse in corso di ammortamento, con un massimo di tre rate scadute non pagate e che fosse già superato un periodo di 24 mesi di regolare ammortamento”.

MISURE ADOTTATE DALLA BANCA MPS A FAVORE DEI TERREMOTATI

PER LE FAMIGLIE E PER LE IMPRESE SENZA DISTINZIONE DI REDDITO

  • Mutui ipotecari (immobili categoria E - o in zona Rossa)
  • senza rate insolute: su richiesta del cliente dietro la sola presentazione del documento che attesti la classificazione sospensione di tutte le rate del mutuo fino al 30/04/2014 (5 anni esattamente dalla data del sisma) senza aggravio di interessi;
  • Con rate insolute, prima del sisma, rinegoziazione del mutuo con nascita di un nuovo mutuo con un periodo di preammortamento fino al 30/04/2014;
  • Mutui su immobili non categoria E e non zona rossa a richiesta del cliente: senza rate insolute, sospensiva fino a mesi 24; con rate insolute,sospensiva fino ad un massimo di n. 12 rate retroattive.

Per coloro che non inoltreranno richiesta di sospensiva i mutui ripartiranno mantenendo inalterato l’importo della rata e della durata, secondo un ammortamento particolare che permetterà di smaltire l’arretrato in cinque anni, senza aggravi di interessi.

Il recente accordo è assolutamente inadeguato ed offensivo.
Complimenti al Monte dei Paschi di Siena per la lodevole iniziativa.
Gli abitanti del cratere auspicano nel buon senso degli istituti bancari che hanno già autonomamente ricercato soluzioni adeguate, prima di questo offensivo e ridicolo provvedimento ottenuto grazie all’intervento politico.

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